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Legge 02/03/1963 n. 320

Art. 51 Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali L’ultimo comma dell’art. 22 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, è sostituito dal seguente: ìQualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto delle concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l’agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati”.

Art. 52 Terreni montani destinati ad alpeggio Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l’alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall’art. 1, purché non inferiore a sei anni.

Art. 53 Rapporti regolati dalla presente legge La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell’art. 23 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell’art. 42 della presente legge. Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell’art. 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti a- L. 9 agosto 1973 n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all’entrata in vigore delle leggi medesime. Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui all’art. 5 ter del D.L. 5 luglio 1971 n. 432, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1971 n. 592, posti in essere in data anteriore o successiva all’entrata in vigore della stessa legge. Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto comma anche le norme della presente legge, compresi gli artt. 1, 2, 25, 34, 40 e 45.

Art. 54 Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi Ai rapporti di miglioria di cui all’art. 1 della L. 25 febbraio 1963 n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell’intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge sempreché più favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.

Art. 55 Adeguamento dei rapporti esistenti Per i rapporti di mezzadria e colonia parziaria con clausola migliorataria trasformati in affitto il reddito dominicale da prendere a base per la determinazione del canone e per i coefficienti di moltiplicazione è quello relativo alla qualità e classe di coltura esistenti all’inizio del rapporto.

Art. 56 Contratti per i quali è esclusa l’applicazione della presente legge Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.

Art. 57 Province autonome di Trento e di Bolzano Ai fini dell’applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni. Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.

Art. 58 Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d’ufficio, salvo il disposto degli artt. 45 e 51. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 59 Posizioni assicurative e previdenziali in atto I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi degli artt. 25 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all’INAM, all’INPS e all’INAlL sono posti interamente a loro carico.

Art. 60 Delega al Governo Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un Testo Unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.

Art. 61 Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura I compiti attribuiti dalla presente legge all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale. Le attribuzioni spettanti al capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell’organo regionale di cui al comma precedente.

Art. 62 Revisione degli estimi Imposte sui terreni Ancorché intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a nor- L. 29 giugno 1939 n. 976, sino all’entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia. Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli artt. 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione.

Art. 63 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Legge 14 febbraio 1990 n. 29 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 03 maggio 1982 n. 203, relative alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi

Art. 1 Effetti della dichiarazione di conversione

1. L’art. 26 della L. 3 maggio 1982 n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall’inizio dell’annata agraria successiva.

Art. 2 Ulteriore caso di esclusione della conversione

1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall’art. 25 della L. 3 maggio 1982 n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lett. a) e

b) dell’art. 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta L. 3 maggio 1982 n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell’impresa secondo quanto stabilito dal successivo art. 4 della presente legge.

Art. 3 Imprenditore agricolo a titolo principale

1. Per l’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della L. 9 maggio 1975 n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente art. 2 si presume, fino a prova contraria, sempreché sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della L. 3 maggio 1982 n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell’adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell’impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della presente legge.

3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4 Adeguato apporto alla condirezione dell’impresa

1. Si reputa adeguato l’apporto del concedente alla condirezione dell’impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all’organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l’intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall’accordo delle parti, negli altri contratti associativi.

Art. 5 Opposizione del concedente. Onere della prova

1. Omissis.

2. L’onere della prova dei fatti su cui si basa l’opposizione è a carico del concedente.

Art. 6 Validità di clausole

1. Al terzo comma dell’art. 34 della L. 3 maggio 1982 n. 203, e aggiunto il seguente periodo: ìSono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all’art. 45”.

Art. 7 Scorte (omissis)

Art. 8 Durata dei contratti associativi non convertiti

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 34 della L. 3 maggio 1982 n. 203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti dall’art. 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, si applica, oltre

Art. 9 Competenze

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie di cui alla L. 2 marzo 1963 n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e seguenti Cod. Proc. Civ.

2. Restano comunque salve le competenze di cui alla L. 22 luglio 1966 n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Effetti

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all’art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.

 

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